Pubblichiamo oggi l'avviso del Sindaco pubblicato anche nel sito del Comune di Noale relativo alla formazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno – classe 1995. Il documento ufficiale e' scaricabile in formato pdf, noi qui ne riportiamo solo una piccola parte a titolo informativo.
IL SINDACO Visto l'art. 1932 del D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 Codice dell'ordinamento militare;Visti gli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Viste le circolari del Ministero della Difesa e principalmente la n. LEV/001264 U.D.G. del 17 marzo 2005, recante: «Disposizioni concernenti ulteriori adempimenti a seguito della sospensione della leva obbligatoria ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226» e la n. 2008/62218 del 18 marzo 2008, recante: “Invio delle liste di leva al Ministero della Difesa”; NOTIFICA 1. - Tutti i cittadini maschi dello Stato e gli stranieri che, con l’arruolamento nell’Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali, nati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1994 e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’articolo 1933 del D.Lgs. 66/2010, sono obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione del D.Lgs. 15-3-2010 n. 66, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i loro genitori o tutori.
2. - I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.
3. - Chiunque, essendo soggetto alla leva, ed essendo stato omesso nella formazione delle liste della sua classe, non si presenta spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00 ai sensi dell'art. 2074. Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all’articolo 494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre sé o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all’arruolamento, è punito con la reclusione da tre a dieci anni ai sensi dell'art. 2077 del citato Decreto.
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web di questo comune, accessibile al pubblico. Il presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
Art. 1933 D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune: a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune; b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune; c) i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove; d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore; e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.
2. Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.
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